Informativa alla clientela
Estinzione anticipata di Contratti di Credito ai Consumatori
Gentile/i Cliente/i,
In coerenza con i principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela, che storicamente contraddistinguono le Banche di Credito Cooperativo, la Bcc Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani S.C. (di seguito “la Banca”) ha definito una Procedura Operativa per permettere ai consumatori, intestatari di contratti di credito rientranti nell'ambito della Credit Consumer Directive (Contratti di Credito ai Consumatori) e aventi i requisiti meglio descritti nei paragrafi successivi, di richiedere la restituzione delle somme eventualmente spettanti a fronte di passati eventi di estinzione anticipata totale e/o parziale del proprio contratto di credito, qualora non già riconosciute.
Diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito: evoluzioni normative
L’articolo 125-sexies, comma 1, del Decreto Legislativo 01 settembre 1993, N. 385 (Testo Unico Bancario) riconosce al consumatore, in caso di rimborso anticipato dell’importo dovuto all’intermediario in forza di un Contratto di Credito ai Consumatori, il diritto a una riduzione degli interessi e di tutti i costi inclusi nel costo totale del credito, ad esclusione delle imposte.
La riduzione deve essere in misura proporzionale alla vita residua del contrattoed è dovuta sia in caso di rimborso totale, che di rimborso parziale.
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Per “costo totale del credito”, la normativa intende quanto segue: “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”. |
L’interpretazione autentica di questo diritto è stata definitivamente chiarita dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 settembre 2019, causa C-383/18 (cosiddetta “Sentenza Lexitor”)” e, successivamente, consolidata a livello nazionale con la Sentenza della Corte Costituzionale N. 263/2022, nonché da successivi interventi normativi, volti all’aggiornamento del sopra citato articolo 125-sexies, comma 1 del Testo Unico Bancario.
In particolare, è stato chiarito che il diritto alla riduzione si estende anche ai costi cd. “up-front”, ossia ai costi sostenuti dal consumatore contestualmente all’erogazione del credito e che attengono a prestazioni rese in fase di trattativa e formazione del Contratto di Credito ai Consumatori. Tipici esempi di tali costi sono rappresentati dalle spese di istruttoria, dalle spese per la stipula del contratto al di fuori dei locali della Banca, oppure dagli oneri connessi alle attività di intermediazione svolte da Intermediari del Credito, laddove quest’ultime siano corrisposte direttamente alla Banca.
In ragione delle evoluzioni normative intervenute, la Banca ha provveduto all’aggiornamento delle proprie procedure informatiche che, a partire dal 21 novembre 2021, consentono di determinare automaticamente la riduzione del costo totale del credito dovuta in caso di estinzione anticipata di Contratti di Credito ai Consumatori, secondo l’applicazione del criterio di proporzionalità lineare (cd. “pro rata temporis”), nel pieno rispetto delle previsioni normative e contrattuali.
Procedura Operativa: requisiti per accedere
La Procedura Operativa adottata dalla Banca per la gestione delle richieste di restituzione riguarda i Contratti di Credito ai Consumatori che:
- prevedono un piano di rimborso rateale;
- sono stati sottoscritti da giugno 2011 e sono stati oggetto di estinzione anticipata, parziale e/o totale, prima del 20 novembre 2021 incluso.
Per completezza di informazione, la Banca precisa che l’eventuale diritto alla restituzione delle somme è in ogni caso soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, previsto dall’articolo 2946 del Codice civile. Tale termine decorre dalla data in cui è stata effettuata l’estinzione anticipata, parziale e/o totale, del contratto di credito.
Ad esempio, a dicembre 2026 non sarà rimborsabile l’importo relativo a un’estinzione anticipata avvenuta nel mese di novembre 2016, essendo trascorso un periodo superiore ai dieci anni previsti per la prescrizione ordinaria.
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Istruzioni per attivazione della Procedura Operativa La Procedura Operativa adottata dalla Banca consente ai consumatori aventi diritto la possibilità di richiedere la restituzione delle somme eventualmente spettanti a fronte di passati eventi di estinzione anticipata totale e/o parziale del proprio Contratto di Credito ai Consumatori, qualora non già riconosciute. A questi fini, i consumatori possono presentare l’apposito Modulo “Credito ai Consumatori: Modulo di richiesta di restituzione somme per eventi di estinzione anticipata”, disponibile in fondo alla presente pagina. Per la corretta attivazione del processo, il richiedente dovrà:
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Informazioni importanti
A seguito della ricezione del Modulo, compilato in ogni sua parte e corredato della necessaria documentazione completa, la Banca provvederà entro il termine massimo di 30 giorni a:
- avviare un’attività istruttoria volta a:
- verificare la legittimità della richiesta presentata;
- accertare la corrispondenza del Contratto di credito ai requisiti necessari per l’eventuale restituzione delle somme;
- comunicare al richiedente l’esito – positivo o negativo - dell’attività istruttoria condotta;
- in caso di esito positivo dell’attività istruttoria, procedere alla restituzione delle somme, nel rispetto delle modalità di riaccredito indicate dal richiedente all’interno del Modulo.
La presentazione della richiesta non comporta pertanto l’automatico riconoscimento di un rimborso. Ciascuna richiesta sarà sottoposta a istruttoria per accertare la sussistenza del diritto alla restituzione e determinare l’importo spettante, sulla base delle caratteristiche e dei requisiti del singolo contratto di credito, della documentazione trasmessa dal richiedente e delle date in cui è avvenuta l’estinzione anticipata del Contratto di Credito.
